L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) ha ufficialmente diffidato Fastweb S.p.A. per gravi violazioni delle normative sul teleselling e sul telemarketing. Il provvedimento è il risultato di un’indagine avviata dopo la segnalazione, nel novembre 2024, di un utente che aveva ricevuto una chiamata promozionale indesiderata su un numero iscritto al Registro pubblico delle opposizioni (RPO). Il contatto è stato effettuato attraverso una numerazione non richiamabile e non registrata, in violazione delle regole vigenti, e riconducibile a Microsite S.r.l., partner commerciale dell’operatore.
La segnalazione ha portato l’Autorità ad avviare un’istruttoria che ha rivelato diverse lacune nei controlli interni adottati dall’azienda di telefonia per il monitoraggio dei propri affiliati. Nonostante l’ammissione da parte dell’operatore della responsabilità di Microsite nell’uso di una numerazione non iscritta al ROC (Registro degli operatori di comunicazione), è emerso che le attività di verifica effettuate da Fastweb sono deboli, frammentarie e, soprattutto, non autonome.

Controlli inefficaci di Fastweb e responsabilità indiretta
Fastweb ha confermato il rapporto contrattuale con Microsite, precisando di aver applicato sanzioni al partner e di essere in attesa della sua piena adesione al Codice di condotta di settore. Tuttavia, AGCOM ha evidenziato nella delibera come le misure adottate siano meramente reattive, attivandosi solo in caso di contratti conclusi, senza alcuna garanzia nei casi, come quello in questione, in cui non vi sia stata adesione a un’offerta.
A destare particolare preoccupazione è il fatto che Fastweb si affidi esclusivamente a report e verifiche fornite dai partner stessi, rinunciando a qualsiasi sistema di controllo diretto e indipendente. Una prassi che, secondo l’Autorità, si discosta nettamente dagli obblighi previsti dal Codice di Condotta approvato con delibera n. 197/23/CONS, che impone agli operatori di selezionare soggetti iscritti al ROC, aderenti al Codice e sottoposti a controlli costanti e preventivi.
Per le irregolarità riscontrate, l’Autorità ha formalmente diffidato Fastweb, ordinando l’adeguamento dei propri sistemi di controllo entro 120 giorni dalla notifica della delibera. L’operatore dovrà inoltre fornire una relazione dettagliata sulle azioni correttive adottate entro i successivi 30 giorni. In caso di mancato adeguamento, AGCOM potrà procedere con l’applicazione di sanzioni amministrative, come previsto dalla legge n. 249/97.
Il provvedimento pubblicato sul sito ufficiale dell’Autorità per le garanzie delle comunicazioni può essere impugnato dall’azienda entro 60 giorni davanti al TAR del Lazio. L’azione dell’Autorità si inserisce in un più ampio contesto di contrasto al telemarketing selvaggio, con l’obiettivo di rafforzare la tutela della privacy degli utenti e garantire trasparenza nei processi di vendita a distanza.
